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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.19.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.19.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, come previsto all'articolo 4, comma 1, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 20 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte dei Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del presente decreto e altre società con apporto al capitale sociale superiore a un milione di euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.