Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2020.
10-ter. L'agevolazione di cui al comma 10-bis può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
10-quater. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.