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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.92.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.92.
(inammissibile limitatamente al comma 1)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

Art. 27-ter.

(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).

  1. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine.
  2. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641.
  3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.