stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.67.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.67.

  Al comma 9, sostituire le parole da: l'articolo 29 fino alla fine del periodo, con le seguenti: gli articoli 29 e 30 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente: 5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.