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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.46.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.46.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le PMI innovative sono annotate nei REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera;
  2) conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione;
  3) conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa;
  4) conseguentemente sopprimere il comma 8;
  5) conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, 27, 27-bis, 30, commi 6, 7 e 8, 31, commi 1, 2 e 3 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.