stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.44.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.44.

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
  a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «Le PMI innovative e le start-up innovative e gli incubatori certificati di cui all'articolo 25 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono annotate, con rispettivo contrassegno riconoscitivo, nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative; all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori di filiera».

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: l'iscrizione con le seguenti: l'annotazione.

  Conseguentemente, è introdotto il seguente comma:
  11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, sono abrogati;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis: «Ai fini del processo di annotazione di cui al comma 2, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per le PMI innovative è attestata mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Ai fini del processo di annotazione di cui al comma 2, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le start-up innovative e per gli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese»;
   c) al comma 3, all'inizio inserire le parole: «Per le PMI innovative e per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;
   d) al comma 3, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;»;
   e) al comma 3, lettera m), alla fine aggiungere le parole: «, qualora esistente».

  Dopo il comma 3, introdurre il seguente comma:
  3-bis. L'incubatore certificato di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è automaticamente iscritto al registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
   a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
   b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
   c) oggetto sociale;
   d) breve descrizione dell'attività svolta;
   e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
   f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
   g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
   h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
  f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «Le informazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, per le start-up innovative e per gli incubatori certificati all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e per le PMI innovative di cui al presente articolo sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e le PMI innovative di cui al presente articolo assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet, qualora esistente.
   Le informazioni di cui ai commi 3 e 3-bis debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e per le PMI innovative di cui al presente articolo: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio»;
  g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e gli incubatori certificati di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, i quali, risultino iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono annotate entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, con rispettivo contrassegno riconoscitivo, nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  h) dopo il comma 5 conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
  5-bis: Dopo sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, la sezione spedale di cui articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è soppressa.
  All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «alla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle parole: «al registro delle imprese».
  5-ter. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «alla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle parole: «al registro delle imprese»;
  i) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni per la start-up innovativa o l'incubatore certificato e di cui al presente articolo per le PMI innovative, si dispone la cancellazione d'ufficio dell'annotazione di cui al comma 2. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito delle dichiarazioni di cui alla presente disposizione.