Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. I costi di ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo di bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili possono essere dedotti, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 108, comma 1, e 109, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, in un'unica soluzione nell'esercizio in cui sono sostenuti.
12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica ai costi della specie sostenuti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'applicazione delle regole ordinarie di deducibilità per i costi sostenuti nei precedenti periodi d'imposta.