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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.121.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.121.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. I costi di ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo di bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili possono essere dedotti, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 108, comma 1, e 109, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, in un'unica soluzione nell'esercizio in cui sono sostenuti.
  12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica ai costi della specie sostenuti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'applicazione delle regole ordinarie di deducibilità per i costi sostenuti nei precedenti periodi d'imposta.