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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Industrial Development Bond).

  1. Un industrial development bond è un titolo obbligazionario quotato, anche convertibile, emesso da una rete di imprese, dotata di soggettività giuridica e tributaria ai sensi dell'articolo 3 comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, o da altre persone giuridiche a questa collegata con vincolo statutario, sottoscritto e detenuto esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. L’industrial development bond è emesso per un importo non inferiore a euro 5 milioni per finanziare progetti di investimento con le seguenti finalità:
   a) consolidamento industriale anche attraverso operazioni di acquisizione, aggregazione e fusione,
   b) digitalizzazione dei rapporti fra le imprese fornitrici o appartenenti alla filiera o al distretto,
   c) ottimizzazione finanziaria dei rapporti di credito volta comunque a garantire una percentuale significativa di nuova finanza aggiuntiva,
   d) internazionalizzazione di prodotti e servizi generati dalle imprese o all'interno della filiera o del distretto,
   e) innovazione e ricerca industriale finalizzati alla prototipazione e industrializzazione di beni e servizi complessi, anche in collaborazione con Università e centri di ricerca pubblici e privati,
   f) sviluppo di progetti di rete orientati ad innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione nei processi produttivi, delle catene commerciali e dei canali distributivi.

  3. Gli interessi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, sono soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
  4. Gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1 non sono soggetti a tassazione qualora detenuti per un periodo superiore a 2 anni ovvero, qualora detenuti per un periodo inferiore a 2 anni, saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
  5. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni di cui al comma 1, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 28.