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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.018.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d'imposta e detrazione degli utili reinvestiti).

  1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2015 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
  5. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di software video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L'agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.
   6. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.
  7. È riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del software video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

ident. 4.017.