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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
3.6.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A).

  1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Cassa depositi e prestiti S.p.A., direttamente o tramite SACE S.p.A. o altra società del Gruppo, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ove Cassa depositi e prestiti S.p.A non provveda direttamente, l'attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE SpA o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantire da uno Stato” sono soppresse».