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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.24.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
3.24.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, al comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «estera» sono inserite le seguenti: «o italiana»;
   b) le parole «25 per cento del valore» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento del valore»;
   c) le parole «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzo prefissato secondo valori correnti».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: SACE e Finest.