Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario, viene estesa alla SACE S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della normativa vigente nazionale e comunitaria.