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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.7.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Servizi di trasferimento su conto di pagamento)
   al comma 1 sopprimere le parole: Gli istituti bancari e sostituire le parole: Adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, con le seguenti: effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti;
   al comma 2, sostituire le parole: l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento con le seguenti: il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presupponga l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese siano state pubblicizzate e riportate in contratto;
  al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari con le seguenti: dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2016 vengono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.