stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.53.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2015  [ apri ]
2.53.(nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

I Relatori
2.53.(nuova formulazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

I Relatori
2.53.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

I Relatori