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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Portabilità conti correnti).

  1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
  3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
  4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari, rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente».

  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinate, in coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  6. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono soppresse le parole da: «Il CICR», fino a: «recesso».