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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.36.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.36.

  Al comma 2, sostituire le parole: l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento e tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento con le seguenti: il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.