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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Articolo 2 – (Portabilità conti correnti e servizi di trasferimento su conto di pagamento). – 1. Gli istituti bancari e gli altri prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
  3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e o di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati al conto, il trasferimento si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
  4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai propri servizi.

  5. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole da: «Il CICR recesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi del presente articolo, è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto».
  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 16 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, modalità e tempi di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e i casi in cui servizio trasferito di cui al precedente comma 3, con l'esclusione delle carte di pagamento, presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.