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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.29.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.29.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del cliente. Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.