Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento;
b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire;
e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.