Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subita nel termine massimo di venti giorni.