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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:
  Articolo 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al cliente, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
   a) fornire gratuitamente al cliente un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del cliente nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di detenuto dal cliente sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
   c) chiudere il conto detenuto dal cliente.

  Articolo 2-ter. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subita nel termine massimo di venti giorni.

  Articolo 2-quater. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
   a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento;
   b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
   c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
   d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire e;
   e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

  Articolo 2-quinquies. – (Controlli). – 1. La Banca d'Italia verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.