Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il cinque per cento del capitale sociale.