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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.91.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.91.

  Alla lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.