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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.85.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.85.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
  2-quater. Lo statuto delle banche di cui al comma 2-ter può prevedere, per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera di trasformazione, il divieto di esercitare il diritto di voto per un quantitativo di azioni possedute da uno stesso soggetto superiore al 3 per cento del capitale sociale.