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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.75.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.75.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'assemblea della società per azioni risultante dalla fusione o dalla trasformazione può, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si tiene conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca antecedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni. Il voto maggiorato non può comunque essere attribuito, in capo a ciascun soggetto, per un numero di azioni eccedente lo 0,1 per cento del totale delle azioni emesse. Ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.