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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.353.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.353.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
   dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni dei precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nei titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».