Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) piccole, medie e micro imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».