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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.346.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.346.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
   a) imprese non finanziarie;
   b) imprese cooperative;
   c) piccole, medie e micro imprese;
   d) famiglie produttrici;
   e) istituzioni senza scopo di lucro;
   f) professionisti e imprenditori individuali;
   g) famiglie e privati consumatori.

  2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».