Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi».