stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.340.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.340.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis dopo le parole: «L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro», inserire le seguenti: «se quotata, ovvero il limite previsto dall'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater»;
   b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter sostituire le parole: «in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis inserire le seguenti: Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
   c) al comma 1, lettera b) dopo il capoverso 2-ter;
  «2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto»;
   d) al comma 1, lettera c) capoverso «Art.31» prima delle parole: «le trasformazioni di banche popolari in società per azioni» inserire le seguenti: «Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29»;
   e) al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al [tre] per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le assemblee delle banche popolari che approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; [il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera (a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato. Nell'ipotesi di cui alla lettera (a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
  1-ter. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria».
   f) al comma 1, lettera d) dell'articolo 1:
    al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
    sopprimere il numero 3);
   g) al comma 2:
    sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi»;
    aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».