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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.324.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.324.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
  2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
   b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
   a) imprese non finanziarie;
   b) imprese cooperative;
   c) micro, piccole e medie imprese;
   d) famiglie produttrici;
   e) istituzioni senza scopo di lucro;
   f) professionisti e imprenditori individuali;
   g) famiglie e privati consumatori.

  2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».