Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applicano, in coordinamento con l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile».