Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia»;
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto introdotto dal presente articolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».