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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.257.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.257.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:
   e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
   f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
   g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
   h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.