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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.184.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.184.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) all'articolo 31:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
   d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-bis. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».