Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:
4) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
2-ter. L'applicazione dell'articolo 2526 del codice civile alle banche popolari è ammessa a condizione che le risorse finanziarie acquisite attraverso l'emissione di strumenti finanziari vengano destinate in misura prevalente all'esercizio del credito in favore delle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) micro, piccole e medie imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.