Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1, le disposizioni statutarie possono attribuire ad ogni socio un numero di voti proporzionali al numero di azioni possedute ma non oltre lo 0,2 per cento del capitale sociale».