Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.