Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1983, n. 385).
1. All'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1983, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: «la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da un anno a tre anni e con la multa fino ad euro 25.000»;
2) le parole: «Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa pena si applica nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario»;
b) al comma 2, le parole: «puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni» sono sostituite con le seguenti: «puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da fino a 20.000 euro».