Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta».