Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.