Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.