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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2015  [ apri ]
3.7.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”».