Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).
1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;
c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.