Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono aggiunte le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con la predetta delibera CIPE» fino a: «delle operazioni finanziarie ammissibili» sono soppresse.
3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.».