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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.17.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015  [ apri ]
5.17.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.».