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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.74.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015  [ apri ]
4.74.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  «c-bis) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo; allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
   1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
   2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;
   3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;
   4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.
  6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.».