Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9 sostituire le parole: «costituite da non oltre 7 anni» con le seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;
b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;
c) al comma 12, sostituire le parole: «dal comma 9» con le seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;
d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis del presente articolo.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»