stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.6.
inammissibile

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria.