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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.039.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.039.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal decreto legislativo 1o settembre, 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovraindebitato persona fisica di cui alla presente legge».