Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamenti concessi dalle società di cartolarizzazione).
1. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero da una società di gestione del risparmio (SGR) o da un gestore di PIA UE (GEFIA UE), di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che: gestiscano organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; abbiano come politica di investimento, esclusiva o prevalente, la concessione di finanziamenti; comunichino tale intenzione alla Banca d'Italia; nel caso di GEFIA UE, l'autorità competente del Paese di origine attesti che il gestore svolge tale attività nel paese di origine e sia in possesso di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa»;
b) alla lettera c) le parole: «la banca o l'intermediario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «la banca, l'intermediario finanziario, la società di gestione del risparmio o il gestore di PIA UE».